Nullità del licenziamento per violazione della normativa emergenziale

Nullità del licenziamento per violazione della normativa emergenziale
26 Aprile 2021: Nullità del licenziamento per violazione della normativa emergenziale 26 Aprile 2021

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Venezia ha deciso in materia di licenziamento posto in essere in violazione della normativa emergenziale.

IL CASO. Una lavoratrice veniva licenziata dalla società datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo, con lettera del 31.7.2020, avente decorrenza dal 20.8.2020.

La lavoratrice ricorreva in giudizio avverso il predetto licenziamento per violazione della normativa emergenziale, chiedendo in via principale la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, oltre al pagamento delle mensilità arretrate e del TFR.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 158/2021, depositata il 3 marzo 2021, ha accolto il ricorso della lavoratrice.

Nello specifico, il Giudice del lavoro ha riepilogato la normativa emanata in relazione all’epidemia da Covid-19 in tema di recesso dal contratto di lavoro: 

- il d.l. n. 18 del 17.3.2020 (convertito in legge n. 27 del 24.4.2020), che all’art. 46 ha introdotto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;

 - il d.l. n. 104 del 14.8.2020 (convertito in legge n. 126 del 13.10.2020), che ha confermato il predetto blocco, circoscrivendolo ai datori di lavoro che non avessero integralmente usufruito dei trattamenti di integrazione salariale e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, misure anch’esse previste dalla normativa emergenziale;

- il d.l. n. 137 del 28.10.2020, che ha esteso nuovamente l’ambito di applicazione della disposizione relativa al blocco dei licenziamenti.

Il Giudice ha, quindi, precisato che il recesso de quo ricadeva nella vigenza del d.l. n. 104 del 14.8.2020 e che le preclusioni da esso previste non avrebbero potuto essere applicate, in quanto la società, rimanendo contumace, non aveva dedotto di rientrare in una delle categorie apparentemente escluse dal divieto di licenziamento.

Sulla base della normativa emergenziale applicabile al caso in esame, il Tribunale di Venezia ha ritenuto il licenziamento nullo per violazione di una norma imperativa, facendo applicazione dell’art. 1324 c.c.

Di conseguenza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 23/2015 per l’ipotesi di nullità del licenziamento espressamente prevista dalla legge, ha condannato la società a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, a risarcirle il danno subito e a corrisponderle tutte le mensilità arretrate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra; al contempo, ha stabilito che l’importo a titolo di TFR avrebbe potuto essere richiesto solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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